Nel corso dei prossimi anni, costruttori, installatori e manutentori dovranno adeguarsi alle novità normative
Nel complesso, vengono rivisitate le norme relative al vano di corsa, impianto elettrico, attrezzatura elettrica e delle porte di piano e cabina.
Anche per l'illuminazione di emergenza in cabina, le nuove norme prevedono alimentatori di supporto a ricarica automatica capaci di assicurare il giusto apporto luminoso per il pulsante di allarme e al centro della cabina ad un metro di altezza dal pavimento.
Quali conseguenze? Con il recepimento di questa nuova normativa, nel corso dei prossimi anni, costruttori, installatori e manutentori dovranno adeguarsi alle novità introdotte. Per adeguarsi ci sarà tempo fino al 31 agosto 2017.
Fino a questa data, le vecchie 81-1 e 81-2 e le nuove 81-20 e 81-50 potranno coesistere e starà all'installatore decidere quali norme applicare.
Dopo il 31 agosto 2017, invece, dovranno essere applicate esclusivamente solo le nuove 81-20 e 81-50.
Per barriere architettoniche si intendono tutti quegli ostacoli che impediscono, a persone con capacità motorie ridotte, di fruire normalmente di luoghi pubblici, quali teatri e scuole, e di luoghi privati. Estendendo il concetto, per barriere architettoniche si può anche intendere la mancanza di dispositivi tecnici che aiuterebbero il disabile a muoversi autonomamente, nonché di segnalare, qualora ce ne fossero, zone di pericolo.
L’abbattimento delle barriere architettoniche riguarda sia edifici pubblici che privati.
Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto di pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'opera sul reddito dovuta al percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
Annullato il D.M. su 81-80 del 23 Luglio 2009 miglioramento degli ascensori esistenti
Il TAR del Lazio ha annullato il decreto attuativo della legge 81-80 relativo all'analisi dei rischi sugli ascensori.
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Dal 26 Giugno 2012, sono entrate in vigore delle agevolazioni per la ristrutturazione edilizia. Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può usufruire dell'Iva al 10% ed una detrazione Irpef del 50%, il tetto massimo di spesa sarà pari a 96.000 euro e sarà in relazione esclusivamente al singolo immobile oggetto dell'interventi.
Il decreto legge n. 83/2012 ha elevato la misura delle detrazioni e l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio per le spese che vanno dal 26 Giugno 2012 al 30 Giugno 2013; il decreto numero 63/2013 ha poi esteso la scadenza fino al 31 Dicembre 2013.
Molto probabilmente il DDL della legge di stabilità estenderà a sua volta la scadenza fino al 31/12/2014.
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